(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 - Speciale - del 6 novembre 2015) (Omissis). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Modifiche alla legge regionale 25/2011 1. All'art. 8 (Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016»; b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'utente ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e si e' in attesa dei pareri di cui all'art. 13 del citato Regolamento regionale 3/2007 le utenze sono autorizzate provvisoriamente fino al rilascio della concessione.». 2. All'art. 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della legge regionale 25/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis» e le parole «riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE» sono soppresse; b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto.»; c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. L'utente comunica al Servizio regionale competente per materia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la potenza efficiente di cui al comma 1-bis. L'utente si munisce di certificazione di organismo terzo che attesti le modalita' di misurazione e la potenza efficiente misurata. Nelle more della comunicazione di cui al presente comma o qualora il dato trasmesso sia inferiore alla potenza nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui al comma 1 e' stabilito per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, e' approvato apposito elenco di organismi terzi abilitati a rilasciare la certificazione. L'utente ha facolta' altresi' di dare il consenso scritto affinche' il Servizio regionale competente possa accedere alle informazioni sulla potenza efficiente, di cui al comma 1-bis, comunicate dall'utente a Terna S.p.A., Gestore delle rete, nell'ambito degli obblighi informativi di cui al Codice di Rete per la raccolta e gestione delle Informazioni. 1-quater. Per le nuove concessioni di potenza inferiore a 3.000 kilowatt fino a che l'impianto per la produzione elettrica non e' entrato in funzione e non e' possibile effettuare la misurazioni di cui al comma 1-bis si applica il costo unitario di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 93 della legge regionale 7/2003, a partire dalla data di rilascio della concessione. 1-quinquies. In caso di mancata comunicazione della potenza efficiente, nel termine di cui al comma 1-ter, il canone dovuto e' triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione.». 1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 25/2011 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 14-bis (Rilascio di concessione di grande derivazione di acqua ai Consorzi di Bonifica). - 1. Per le domande di concessione di grandi derivazioni d'acqua ad uso irriguo gia' presentate ai sensi del R.D. 1775/1933 e s.m.i. e del Regolamento regionale 3/2007 dai Consorzi di Bonifica per l'impiego nelle loro competenze, l'Autorita' regionale concedente emette provvedimento finale entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda. Per le domande di nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua, redatte ai sensi del Regolamento regionale 3/2007 l'Autorita' regionale competente emette entro diciotto mesi la determinazione finale in ordine alla domanda presentata. I Consorzi di Bonifica sono obbligati al pagamento dei canoni per le quantita' di acque concesse secondo gli usi cui vengono destinate, in applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 e quelle dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonche' delle norme di cui alla presente legge e della legge regionale 4/2012.».