(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Abruzzo n. 121 - Speciale - del 6 novembre 2015) 
 
(Omissis). 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la  seguente  legge  regionale e ne  dispone  la  pubblicazione   nel
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. 
                               Art. 1 
 
               Modifiche alla legge regionale 25/2011 
 
  1. All'art. 8 (Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile) della
legge regionale 3 agosto 2011, n.  25  (Disposizioni  in  materia  di
acque con istituzione del fondo speciale destinato alla  perequazione
in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle  falde
e in materia di proventi relativi alle  utenze  di  acque  pubbliche)
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, le parole «entro due  anni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  30
giugno 2016»; 
  b) al comma 6 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Se
l'utente ha provveduto a trasmettere  la  documentazione  di  cui  ai
commi 1 e 2 e si e' in attesa dei  pareri  di  cui  all'art.  13  del
citato  Regolamento  regionale  3/2007  le  utenze  sono  autorizzate
provvisoriamente fino al rilascio della concessione.». 
  2. All'art. 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi
relativi ai canoni di concessione di  acque  pubbliche)  della  legge
regionale 25/2011 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, le parole «Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma
1-bis»  e  le  parole  «riportata  nei  rapporti  annuali   dell'anno
precedente, dal GSE» sono soppresse; 
  b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      «1-bis. Per potenza efficiente si intende  la  massima  potenza
elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile
dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari  a
4 ore,  supponendo  le  parti  dell'impianto  in  funzione  in  piena
efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto.»; 
    c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
      «1-ter. L'utente comunica al Servizio regionale competente  per
materia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la potenza  efficiente  di
cui  al  comma  1-bis.  L'utente  si  munisce  di  certificazione  di
organismo terzo che attesti le modalita' di misurazione e la  potenza
efficiente  misurata.  Nelle  more  della  comunicazione  di  cui  al
presente comma o qualora il dato trasmesso sia inferiore alla potenza
nominale  concessa  o  riconosciuta,  il  costo  unitario  per  l'uso
idroelettrico di cui al comma 1 e' stabilito  per  ogni  kilowatt  di
potenza nominale concessa o  riconosciuta.  Con  provvedimento  della
Giunta  regionale,  su  proposta  del  Dipartimento  competente,   e'
approvato apposito elenco di organismi terzi abilitati  a  rilasciare
la certificazione. L'utente ha facolta' altresi' di dare il  consenso
scritto affinche' il Servizio  regionale  competente  possa  accedere
alle informazioni sulla potenza efficiente, di cui  al  comma  1-bis,
comunicate  dall'utente  a  Terna   S.p.A.,   Gestore   delle   rete,
nell'ambito degli obblighi informativi di cui al Codice di  Rete  per
la raccolta e gestione delle Informazioni. 
      1-quater. Per le nuove concessioni di potenza inferiore a 3.000
kilowatt fino a che l'impianto per la  produzione  elettrica  non  e'
entrato in funzione e non e' possibile effettuare la  misurazioni  di
cui al comma 1-bis si applica il costo unitario di cui  alla  lettera
c) del comma 5 dell'art. 93 della legge regionale 7/2003,  a  partire
dalla data di rilascio della concessione. 
      1-quinquies. In caso di  mancata  comunicazione  della  potenza
efficiente, nel termine di cui al comma 1-ter, il  canone  dovuto  e'
triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale
media di concessione.». 
  1. Dopo l'art. 14 della legge  regionale  25/2011  e'  aggiunto  il
seguente articolo: 
    «Art. 14-bis (Rilascio di concessione di  grande  derivazione  di
acqua ai Consorzi di Bonifica). - 1. Per le domande di concessione di
grandi derivazioni d'acqua ad uso irriguo gia'  presentate  ai  sensi
del R.D. 1775/1933 e s.m.i. e del Regolamento  regionale  3/2007  dai
Consorzi di Bonifica per l'impiego nelle loro competenze, l'Autorita'
regionale concedente emette provvedimento finale entro diciotto  mesi
dalla data di presentazione della domanda. Per le  domande  di  nuove
concessioni di grandi  derivazioni  d'acqua,  redatte  ai  sensi  del
Regolamento regionale 3/2007 l'Autorita' regionale competente  emette
entro diciotto mesi la determinazione finale in ordine  alla  domanda
presentata. I Consorzi di Bonifica sono obbligati  al  pagamento  dei
canoni per le quantita' di acque concesse secondo gli usi cui vengono
destinate, in applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma
dell'art. 36 e quelle dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e gli impianti elettrici,  approvato  con  Regio
Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonche' delle norme  di  cui  alla
presente legge e della legge regionale 4/2012.».